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Legge regionale 31 luglio 2023, n. 31

Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023

Art. 4
Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r.25/1998
1. Dopo l’articolo 28 quater della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 28 quinquies - Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di
Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati
1. Relativamente alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 22/2015 ).
2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, presso la Giunta regionale è istituito il “Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati”, di seguito indicato come “Tavolo tecnico” che ha il compito di:
a) assicurare il trasferimento dei procedimenti e delle attività in corso per il subentro delle province nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), nonché presidiare e coordinare i procedimenti per la convalida degli atti già compiuti dalla Regione;
b) assicurare il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati.
c) coordinare il funzionamento degli uffici provinciali e fornire supporto per l’efficiente e adeguata organizzazione di tali uffici.
3. Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
4. Il Tavolo tecnico è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto:
a) dai dirigenti delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Firenze, competenti nella materia della bonifica dei siti inquinati o da funzionari da loro delegati;
b) dal direttore dell’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana o da un suo delegato.
5. Ai componenti del Tavolo tecnico non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
6. Alle sedute del Tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare dipendenti dell’ARPAT.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.