Legge regionale 31 luglio 2023, n. 31
Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023
Art. 2
Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Sono altresì di competenza delle province e della Città Metropolitana di Firenze, le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:
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a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del
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b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216
del d.lgs. 152/2006 ;
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c) le funzioni e i compiti attribuiti alle province dall’
articolo 242 del d.lgs.152/2006 ;
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d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'
articolo 248 del d.lgs.152/2006 ;
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e) i compiti di identificazione dei responsabili dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 244, comma 2, e dell’
articolo 245 del d.lgs.152/2006 .
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2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 25/1988 è aggiunto il seguente:
“
1 ter. Le province e la Città metropolitana di Firenze, oppure l’ufficio comune per il periodo in cui sia costituito ai sensi dell’articolo 28 quater, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.