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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 75
Comitati etici per la sperimentazione clinica. Sostituzione dell’articolo 99 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 99 bis - Comitati etici per la sperimentazione clinica
1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione e di ricerca clinica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce i quattro comitati etici territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), affidando la nomina dei componenti al direttore della competente direzione regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina altresì:
a) la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici per la sperimentazione clinica secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale;
b) l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.