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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 70
Presìdi. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture afferenti ai presìdi di cui al comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 51/2009 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.