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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 56
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 bis della l. 475/1968 , di quelle prelate dai comuni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 della medesima l. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.