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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 39
Soggetti proponenti e durata della programmazione delle azioni positive. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
del piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
della programmazione
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. La programmazione delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornata annualmente in coerenza con la programmazione della prestazione organizzativa disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 69.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il piano di cui al comma 1 è adottato
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione di cui al comma 1 è adottata
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il piano delle azioni positive è trasmesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione delle azioni positive è trasmessa
”, e la parola “
portato
” è sostituita dalla seguente: “
portata
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.