Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
Art. 25
Funzioni di vigilanza e controllo. Interpretazione autentica dell’articolo 14, commi 1 e 3, della l.r. 80/2015
1. In coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, i commi 1 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) si interpretano nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.