Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
Art. 21
Commercio. Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 62/2018
1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è aggiunto il seguente:
“
5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.