Menù di navigazione

Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 1
Costituzione di associazioni nuove. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: “
all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.