Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
SEZIONE III
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alla l.r. 41/2005
Art. 78
Principi del sistema integrato. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la parola “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.Art. 79
La Provincia. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.Art. 80
La Regione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 41/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.Art. 81
Le famiglie. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
persone con disabilità
”.Art. 82
Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.Art. 83
Politiche per le famiglie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.Art. 84
Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005
1.
Nell’articolo 55 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità
”:
a) nella rubrica;
b) al comma 1;
c) all’alinea, alla lettera c), alla lettera d), alla lettera e), alla lettera h bis) del comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.