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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

SEZIONE V
Radiazioni ionizzanti. Modifiche alla l.r. 40/2021
Art. 86
Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2021
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ) è aggiunto il seguente periodo: “
Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.