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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

CAPO IX
Programmazione e bilancio
Art. 47
Principi generali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 81/2000
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le parole: “
, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4
” sono soppresse.
Art. 48
Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 81/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;
b) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
”.
Art. 49
Archivio regionale dei trasgressori. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 5 della l.r. 81/2000 è abrogato.
Art. 50
Organi e agenti accertatori. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 81/2000
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 81/2000 , le parole: “
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 )
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 81/2000 , le parole: “
A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.
” sono soppresse.
Art. 51
Processo verbale di accertamento. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/2000
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/2000 , dopo le parole: “
le generalità
” sono inserite le seguenti: “
e il codice fiscale
”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 81/2000 è aggiunto il seguente:
5 bis. Qualora gli estremi della violazione siano notificati mediante posta elettronica certificata (PEC) si osservano le modalità di cui all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e degli articoli 6 e 48 Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
”.
Art. 52
Pagamento in misura ridotta. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 81/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
1. Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso:
a) determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge statale;
b) determina l’estinzione del procedimento di applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nei casi previsti dalla legge.
”.
Art. 53
Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 14 della l.r. 81/2000 è abrogato.
Art. 54
Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso. Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 15 della l.r. 81/2000 è abrogato.
Art. 55
Trattamenti di dati. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 16 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Trattamenti di dati
1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.