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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

CAPO VI
Difesa del suolo
Art. 25
Funzioni di vigilanza e controllo. Interpretazione autentica dell’articolo 14, commi 1 e 3, della l.r. 80/2015
1. In coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, i commi 1 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) si interpretano nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.