Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
CAPO IV
Attività produttive
Art. 21
Commercio. Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 62/2018
1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è aggiunto il seguente:
“
5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.