Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023
CAPO II
Agricoltura
SEZIONE I
Foreste. Modifiche alla l.r. 39/2000
Art. 12
Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole “
all’articolo 49
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 74
”.Art. 13
Materiale forestale di propagazione. Spostamento dell’articolo 76 bis nel capo III del titolo V della l.r. 39/2000
1. L’articolo 76 bis della l.r. 39/2000 è spostato nel capo III del titolo V, quale primo articolo del capo medesimo.
SEZIONE II
Viticoltura. Modifiche alla l.r. 68/2012 e alla l.r. 73/2017
Art. 14
Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 68/2012
1. L’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), è abrogato.
Art. 15
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2017
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è sostituita dalla seguente:
“
b) superficie vitata: in conformità alla normativa unionale, la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è registrata nello schedario viticolo come poligono;
”.Art. 16
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2017 le parole “
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)
”.Art. 17
Gestione del potenziale viticolo. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2017
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 è abrogata.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 le parole: “
entro la fine della campagna viticola nel corso della quale
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale
”.3. Alla lettera p) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 dopo la parola: “
sperimentazione,
” sono aggiunte le seguenti: “
alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche,
”.Art. 18
Correzione di rinvii normativi. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 73/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 73/2017 dopo la parola: “
Sono
” sono inserite le seguenti: “
o restano
”.2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 73/2017 la parola: “
19
” è sostituita dalla seguente: “
20
”.SEZIONE III
Agricoltura sociale. Modifiche alla l.r. 20/2023
Articolo 19
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) è sostituito dal seguente:
“
3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.