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Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

CAPO X
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Farmaceutica
Art. 56
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 bis della l. 475/1968 , di quelle prelate dai comuni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 della medesima l. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
”.
Art. 57
Disposizione transitoria. Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 54 bis - Disposizione transitoria per l’apertura delle farmacie prelate dai comuni
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
”.
Art. 58
Controlli nella erogazione dell’assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo la parola: “
contenute
” sono inserite le seguenti “
nelle ricette dematerializzate di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 “Progetto Tessera Sanitaria”) e, per quanto ancora in uso,
”.
SEZIONE II
Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 59
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’Sito esternoarticolo 12 bis del d.lgs. 502/1992
”.
Art. 60
Registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 le parole: “
degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 5 del reg. (UE) 2016/679
”.
Art. 61
IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni. Sostituzione della rubrica del capo IV bis del titolo IV della l.r. 40/2005
1. La rubrica del capo IV bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni
”.
Art. 62
Organi degli IRCCS. Modifiche all’articolo 50 bis della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 50 bis della l.r. 40/2005 , le parole: “
diversi dalle fondazioni” sono sostituite dalle seguenti: “non trasformati in fondazioni
”.
Art. 63
Il direttore generale dell’IRCCS. Sostituzione dell’articolo 50 ter della l.r. 40/2005
1. L’articolo 50 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 50 ter - Il direttore generale dell’IRCCS
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Sito esternoarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
”.
Art. 64
Il direttore scientifico. Modifiche all’articolo 50 sexies della l.r. 40/2005
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.
”.
Art. 65
Il collegio sindacale. Modifiche all’articolo 50 septies della l.r. 40/2005
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
”.
Art. 66
Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS. Sostituzione dell’articolo 50 novies della l.r. 40/2005
1. L’articolo 50 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 50 novies - Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS
1. L’organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
”.
Art. 67
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Abrogazione dell’articolo 50 undecies della l.r. 40/2005
Art. 68
Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte e formula pareri in materia di formazione continua relativamente a:
a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua;
b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del servizio sanitario regionale;
c) criteri e procedure per l’accreditamento degli eventi formativi, residenziali e sul campo;
d) implementazione dei criteri di accreditamento dei provider educazione continua in medicina (ECM);
e) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità delle metodologie formative innovative e per la promozione della formazione multiprofessionale.
”.
3. Alla lettera a) del comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
delle agenzie formative
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei provider ECM
”.
4. Alla lettera b) del comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
dalle agenzie accreditate,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai provider ECM accreditati
5. Al comma 6 ter dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
degli uffici
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura organizzativa
”.
Art. 69
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario. Modifiche all’articolo 59 bis della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 59 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Il direttore generale conferisce l’incarico al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.
”.
Art. 70
Presìdi. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture afferenti ai presìdi di cui al comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 51/2009 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).
”.
Art. 71
Fascicolo sanitario elettronico. Sostituzione dell’articolo 76 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 76 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 76 bis - Fascicolo sanitario elettronico
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.
2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
b) prevenzione;
c) profilassi internazionale;
d) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
e) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).
4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
5. L’accesso e la consultazione del FSE avvengono con gli strumenti di cui all’Sito esternoarticolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.
7. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.
8. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i dati e i documenti integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del medesimo d.p.c.m. nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.
10. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
11. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.
12. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m. 178/2015.
”.
Art. 72
Sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all’articolo 76 ter della l.r. 40/2005
1. Il primo periodo dell’alinea del comma 2 dell’articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “
Il sistema di allarme sanitario è composto dalle centrali operative territoriali delle aziende unità sanitarie locali, alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero telefonico unico di emergenza europeo 112.
”.
Art. 73
Funzioni della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
comitati per l’etica
” è aggiunta la seguente: “
nella
” e le parole: “
il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica
” sono sostituite dalle seguenti: “
i comitati etici per la sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 bis
”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole: “
comitati etici local
i” sono sostituite dalle seguenti: “
comitati per l’etica nella clinica
”.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole: “sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e” sono abrogate.
Art. 74
Comitati per l’etica nella clinica. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 le parole: “
Comitati per l’etica clinica
” sono sostituite dalle seguenti: “
comitati per l’etica nella clinica
”.
Art. 75
Comitati etici per la sperimentazione clinica. Sostituzione dell’articolo 99 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 99 bis - Comitati etici per la sperimentazione clinica
1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione e di ricerca clinica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce i quattro comitati etici territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), affidando la nomina dei componenti al direttore della competente direzione regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina altresì:
a) la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici per la sperimentazione clinica secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale;
b) l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
”.
Art. 76
Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Modifiche all’articolo 99 ter della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99 ter della l.r. 40/2005 le parole: “
dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica
” sono sostituite dalle seguenti “
dai comitati per l’etica nella clinica e dai comitati etici per la sperimentazione clinica
”.
b) segreteria amministrativa e scientifica della Commissione regionale di bioetica;
”.
Art. 77
Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Modifiche all’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e chiede le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.
”.
5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute approvano il regolamento di organizzazione e funzionamento entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento.
”.
SEZIONE III
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alla l.r. 41/2005
Art. 78
Principi del sistema integrato. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la parola “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
Art. 79
La Provincia. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
Art. 80
La Regione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 41/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
Art. 81
Le famiglie. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
persone con disabilità
”.
Art. 82
Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
Art. 83
Politiche per le famiglie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità.
”.
Art. 84
Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005
1. Nell’articolo 55 della l.r. 41/2005 la parola: “
disabili
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità
”:
a) nella rubrica;
b) al comma 1;
c) all’alinea, alla lettera c), alla lettera d), alla lettera e), alla lettera h bis) del comma 2.
SEZIONE IV
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009
Art. 85
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico e prescolastico. Modifiche all’articolo 50 bis della l.r. 40/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 50 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), dopo la parola: “
scolastico
” sono aggiunte le seguenti: “
e prescolastico
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 50 bis della l.r .40/2009, dopo la parola: “
scolastico
” sono aggiunte le seguenti: “
e nei servizi educativi per la prima infanzia
”.
SEZIONE V
Radiazioni ionizzanti. Modifiche alla l.r. 40/2021
Art. 86
Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2021
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ) è aggiunto il seguente periodo: “
Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.