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Legge regionale 19 luglio 2023, n. 28

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare, in particolare, le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;


2. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima l.r. 57/2013 , specifiche disposizioni finalizzate a vietare agli stessi l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption);


Approva la presente legge


Art. 1
Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico) è inserito il seguente:
Art. 4 bis Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori.
1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.
”.
Art. 2
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
1.1
L’inosservanza
(1)

Vedi avviso di rettifica Burt n. 48, parte prima, del 13 settembre 2023.

del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 , dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
, 1.1
”.
Art. 3
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 57/2013
c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1.
”.
Art. 4
Disposizioni di attuazione. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
Art. 15 bis Disposizioni di attuazione
1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.
”.
Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi avviso di rettifica Burt n. 48, parte prima, del 13 settembre 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.