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Legge regionale 19 luglio 2023, n. 28

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 luglio 2023

Art. 1
Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico) è inserito il seguente:
Art. 4 bis Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori.
1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.
”.

Note del Redattore:

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Vedi avviso di rettifica Burt n. 48, parte prima, del 13 settembre 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.