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Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27

Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla l.r. 35/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 21 luglio 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);


Vista la Sito esternolegge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'Sito esternoarticolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale);


Considerato quanto segue:

1. La Sito esternol. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a far data dal 1° gennaio 2015;


2. A partire dalla sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004, n. 228, è stata legittimata la possibilità di istituire un servizio civile regionale autonomo, specificando che le regioni hanno la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio regionale, purché diverso da quello nazionale: la Regione Toscana ha quindi approvato la l.r. 35/2006 ed emanato il relativo regolamento attuativo;


3. A seguito dell’entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 40/2017 , è emersa la necessità di un riordino del sistema regionale di servizio civile di cui alla l.r. 35/2006 e, pertanto, vengono introdotte alcune modifiche;


4. In particolare risulta necessario:


a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal “servizio civile nazionale” che, ai sensi del Sito esternod.lgs. 40/2017 , è stato sostituito dal “servizio civile universale”;


b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell’ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;


c) ribadire l’inammissibilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;


d) rafforzare il monitoraggio sull’attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l’inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;


e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un’ottica di semplificazione e di maggior chiarezza;


Approva la presente legge

Art. 1
Settori di impiego. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2006
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole: “23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti: “
22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
”.
Art. 2
Progetti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 35/2006
1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 , sono aggiunte le parole: “
nonché, nel caso di attività rischiose, il possesso di ulteriori specifici requisiti di idoneità, da verificare a cura dell’ente titolare del progetto;
”.
Art. 3
Durata e orario di svolgimento del servizio. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2006
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 35/2006 le parole: “
che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali” sono sostituite dalle seguenti: “che può essere di venticinque o di trenta ore settimanali
”.
Art. 4
Compensi e benefici. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2006
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 35/2006 , la parola: “nazionale” è sostituita dalla seguente: “
universale
”.
3. Alla fine della lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 sono aggiunte le parole: “
salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera b);
”.
Art. 5
Doveri e incompatibilità. Sostituzione all’articolo 11 della l.r. 35/2006
1. L'articolo 11 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 11 Doveri e incompatibilità
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.
4. I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.
5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d’ufficio qualora:
a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;
b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1.
6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l’interessata può presentare nuova domanda di servizio civile.
”.
Art. 6
Attività di formazione e preparazione dei giovani. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 35/2006
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 35/2006 le parole: “nel libretto formativo di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Sito esternoL. 14 febbraio 2003, n. 30 ).” sono sostituite dalle seguenti: “
nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
”.
Art. 7
Consulta regionale del servizio civile. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 35/2006
1. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 35/2006 le parole: “
Ai suoi componenti compete il rimborso delle spese di trasferta sulla base dei criteri stabiliti per i dirigenti regionali.
” sono soppresse.
Art. 8
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 35/2006
g bis) le procedure relative alle sanzioni di cui all’articolo 20 ter;
”.
Art. 9
Attuazione del servizio civile universale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 35/2006
1. Nella rubrica dell’articolo 20 della l.r. 35/2006 la parola: “nazionale” è sostituita dalla seguente: “
universale
”.
2. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 della l.r. 35/2006 la parola: “nazionale” è sostituita dalla seguente: “
universale
”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della l.r. 35/2006 sono abrogati.
Art. 10
Servizio civile regionale finanziato con fondi europei. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 35/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE)” sono sostituite dalle seguenti: “
dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “
articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti
” sono soppresse.
3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “
con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2
” sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all’articolo 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“4
bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 8.
”.
6. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 sono abrogati.
7. Al comma 8 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “il libretto formativo del cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “
il fascicolo elettronico del lavoratore.
”.
8. Al comma 9 dell’articolo 20 bis della l.r. 35/2006 le parole: “per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE” sono sostituite dalle seguenti: “
dai rispettivi fondi comunitari finanziatori.
”.
Art. 11
Sanzioni. Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 35/2006
1. Dopo l'articolo 20 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Art. 20 ter Sanzioni
1. I soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile regionale e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che non osservino quanto previsto dalla presente legge o dai bandi regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei volontari, o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:
a) diffida scritta ad uniformarsi alle prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile regionale;
d) cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 5, fino ad un massimo di tre anni in casi di particolare gravità.
3. Qualora venga applicata la revoca di cui al comma 2, lettera b), la Regione si attiva per valutare la possibilità di ricollocare i giovani presso altri enti.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g bis).
”.
Art. 12
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale), con particolare riferimento alle procedure relative alle sanzioni di cui all’articolo 20 ter.
Art. 13
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall' attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.