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Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27

Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla l.r. 35/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 21 luglio 2023

Art. 5
Doveri e incompatibilità. Sostituzione all’articolo 11 della l.r. 35/2006
1. L'articolo 11 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 11 Doveri e incompatibilità
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.
4. I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.
5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d’ufficio qualora:
a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;
b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1.
6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l’interessata può presentare nuova domanda di servizio civile.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.