Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27
Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla l.r. 35/2006 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 21 luglio 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
Vista legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale);
Considerato quanto segue:
1. La l. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a far data dal 1° gennaio 2015;
2. A partire dalla sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004, n. 228, è stata legittimata la possibilità di istituire un servizio civile regionale autonomo, specificando che le regioni hanno la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio regionale, purché diverso da quello nazionale: la Regione Toscana ha quindi approvato la l.r. 35/2006 ed emanato il relativo regolamento attuativo;
3. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017 , è emersa la necessità di un riordino del sistema regionale di servizio civile di cui alla l.r. 35/2006 e, pertanto, vengono introdotte alcune modifiche;
4. In particolare risulta necessario:
a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal “servizio civile nazionale” che, ai sensi del d.lgs. 40/2017 , è stato sostituito dal “servizio civile universale”;
b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell’ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;
c) ribadire l’inammissibilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;
d) rafforzare il monitoraggio sull’attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l’inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;
e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un’ottica di semplificazione e di maggior chiarezza;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.