Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 18
Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda soggiacente al SIN/SIR di Massa. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), le parole: “
per il biennio 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “per il triennio 2023–2025
”.2. Il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
“
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l’anno 2023, euro 3.288.980,27 per l’anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di
tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27,
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(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2022 è aggiunto il seguente:
“
articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
della
legge 5 maggio 2009, n. 42
2 bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’
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(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
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) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.