Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 16
Conferimento del titolo “Città toscana dello sport 2022 e 2023”. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 54/2021
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
2022
” sono aggiunte le seguenti: “e 2023
”.2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 le parole: “
per l’anno 2022 e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano
” sono sostituite dalle seguenti: “e lo conferisce al
Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023
”.3. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2022 e di euro 50.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
100.000,00
” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2022
”.5. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.