Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 13
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all’emergenza pandemica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “2.000.000,00
”.2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.