Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 2
Differimento del termine relativo all’attribuzione delle risorse geotermiche. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “2023
”.Art. 3
Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Modifiche all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 septies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
“
1 bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per gli impianti per cui Regione Toscana risulta responsabile o comunque intestataria in caso di nomina di terzo responsabile.
”.Art. 4
Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Modifiche all’articolo 23 octies della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 octies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora il soggetto tenuto alla trasmissione sia un dipendente della Regione Toscana al quale la stessa abbia dato mandato di redigere un APE riguardante un immobile di proprietà della Regione.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 octies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Il contributo di cui al comma 2 non è dovuto dai dipendenti pubblici che svolgano l’attività di certificazione esclusivamente per l’amministrazione di appartenenza.
”.Art. 5
Risorse da destinare al trasporto pubblico locale. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), dopo le parole: “
domanda debole
” è inserita la seguente: “anche
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“
3 bis. Le risorse di cui al comma 3 possono essere assegnate anche per un arco temporale pluriennale entro il periodo di affidamento dei servizi riferiti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 84, comma 1.
”.Art. 6
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 15 quinquies dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
“
15 sexies. A seguito della conclusione della procedura e della concessione dei contributi sulla base delle domande effettivamente pervenute, in numero inferiore rispetto ai potenziali beneficiari, lo stanziamento iniziale è ridotto all’importo di euro 1.499.968,97.
”.Art. 7
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: “
77.300.000,00
” è sostituita dalla seguente: “77.380.000,00
”.2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 sono aggiunte le parole: “
e di euro 80.000,00 per l’anno 2024
”.3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 dopo le parole: “
per l’anno 2023
” sono aggiunte le seguenti: “e di euro 80.000,00 per l’anno 2024
”, e dopo le parole “annualità 2023
” sono aggiunte le seguenti: “e 2024
”.Art. 8
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
euro 500.000,00 per il 2023 ed euro 400.000,00 per il 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 592.686,22 per il 2023, euro 900.000,00 per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025
”.2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 , le parole: “
euro 2.000.000,00 per gli anni dal 2019 al 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.092.686,22 per gli anni dal 2019 al 2025
”.3. La lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“
c bis) rispettivamente per euro 592.686,22 per l’anno 2023, euro 900.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.
”.Art. 9
Contributo all’Azienda USL Toscana centro per il supporto all’attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), le parole: “
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2020 al 2023
”.2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
2 quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 10
Contributo straordinario all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 79/2019
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 79/2019 è inserito il seguente:
“
1 bis. Nell’anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00, per sostenere le attività connesse alla pratica teatrale e laboratoriale realizzate all’interno della Casa di reclusione di Volterra per favorire la socializzazione e la partecipazione della popolazione detenuta.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 11
Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 31/2021
1. La rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023) è sostituita dalla seguente: “
Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia
”.2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 31/2021 , le parole: “
la progettazione di fattibilità tecnica ed economica
” sono sostituite dalle seguenti: “uno studio di fattibilità
”.Art. 12
Contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia, per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 31/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 31/2021 le parole: “
pari a complessivi euro 110.000,00 per l’annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 31/2021 è sostituito dal seguente:
“
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 13
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all’emergenza pandemica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “2.000.000,00
”.2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 14
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 54/2021
1. Al comma 6 bis dell’articolo 19 della l.r. 54/2021 le parole: “
per un totale di euro 15.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di euro 25.000,00
”.Art. 15
Conferimento del titolo “Città toscana della cultura 2022 e 2023”. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 54/2021
1. Nella rubrica dell’articolo 21 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
2022
” sono aggiunte le seguenti: “e 2023
”.2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 54/2021 le parole: “
, per l’anno 2022, il titolo di “Città toscana della cultura” e lo conferisce al Comune di Volterra
” sono sostituite dalle seguenti: “il titolo di “Città toscana della cultura” e lo conferisce al Comune di Volterra per gli anni 2022 e 2023
”.3. Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2022 e di euro 100.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
250.000,00
” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2022
”.5. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 16
Conferimento del titolo “Città toscana dello sport 2022 e 2023”. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 54/2021
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
2022
” sono aggiunte le seguenti: “e 2023
”.2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 le parole: “
per l’anno 2022 e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano
” sono sostituite dalle seguenti: “e lo conferisce al
Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023
”.3. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2022 e di euro 50.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
100.000,00
” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2022
”.5. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.Art. 17
Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell’Oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino ad un massimo di complessivi euro 400.000,00 per il triennio 2023–2025, finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell’Oratorio di San Sebastiano e San Rocco in San Miniato, di proprietà comunale, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 8.867,79 per l’anno 2023;
b) euro 115.546,87 per l’anno 2024;
c) euro 275.585,34 per l’anno 2025.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 8.867,79 per l’anno 2023, euro 115.546,87 per l’anno 2024 ed euro 275.585,34 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
”.Art. 18
Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda soggiacente al SIN/SIR di Massa. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), le parole: “
per il biennio 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “per il triennio 2023–2025
”.2. Il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
“
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l’anno 2023, euro 3.288.980,27 per l’anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di
tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2022 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’
articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.
”.Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Podenzana. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 44/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Podenzana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 750.000,00 per il triennio 2023–2025, per finanziare l’intervento di completamento dell’opera di regimazione idraulica sull’argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 150.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 450.000,00 per l’anno 2024;
c) euro 150.000,00 per l’anno 2025.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00 di cui euro 150.000,00 per l’anno 2023, euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.
”.Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Subbiano. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/2022 , le parole: “
di tratti
” sono soppresse, e dopo le parole: “proprietà pubblica
” sono inserite le seguenti: “, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e
”.Art. 21
Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 dopo la parola: “
ristrutturazione
” sono aggiunte le seguenti: “o nuova realizzazione
”.Art. 22
Contributo straordinario per trattamenti di estetica oncologica. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 44/2022
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 44/2022 è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 44/2022 le parole: “
Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria
” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità
”.Art. 23
Copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 45/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
, del capo II, sezione I e dall’articolo 11
” sono soppresse.2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 45/2022 le parole: “
previsto all’articolo 6
” sono sostituite dalle seguenti: “previsto all’articolo 2
”.Art. 24
Sostegno alla progettazione di interventi su invasi e reti irrigue per fronteggiare l’emergenza siccità, in favore dei consorzi di bonifica. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 54/2021
1. Per fronteggiare l’emergenza siccità la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dei consorzi di bonifica un contributo fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2023, per la progettazione di interventi su invasi e reti irrigue, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 55.000,00 al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, per la progettazione esecutiva in linea tecnica dell’acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale;
b) euro 115.000,00 al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, per la progettazione definitiva in linea tecnica dell’adduzione e distribuzione a servizio degli invasi esistenti “lago Pavone” e “lago Cavalcanti” nel Comune di Volterra;
c) euro 160.000,00 al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, per la progettazione esecutiva in linea tecnica di dighe mobili sul canale allacciante destro e il canale Montegemoli, nei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima;
d) euro 170.000,00 al Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, per la progettazione esecutiva in linea tecnica del lotto 068 – invaso collinare a servizio dell'impianto di irrigazione collettiva in località Pianella, nei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti in Provincia di Siena.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. In conseguenza del finanziamento, con fondi europei o nazionali, dell’esecuzione delle opere la cui progettazione è stata sostenuta mediante i contributi di cui al comma 1, i relativi importi già assegnati per la progettazione medesima sono rimborsati da parte del consorzio beneficiario al bilancio della Regione Toscana, ai fini del sostegno della progettazione di ulteriori interventi su invasi e reti irrigue.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
5. I commi 6 bis, 6 ter e 7 bis dell’articolo 1 della l.r. 54/2021 , sono abrogati.
Art. 25
Interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata da rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall’improprio utilizzo in ambiente dell’aggregato riciclato
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare una somma fino a un massimo di euro 15.000.000,00 al finanziamento degli interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata dai rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall’improprio utilizzo in ambiente dell’aggregato riciclato, contenente Keu e altri rifiuti inidonei.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono dedicate alla copertura degli oneri derivanti dall’azione sostitutiva della Regione Toscana ai sensi della parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferma restando l’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di complessivi euro 15.000.000,00 si fa fronte come segue:
a) per euro 14.200.000,00 per l’anno 2023, con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per euro 13.000.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.200.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023;
b) per euro 800.000,00 per l’anno 2025 con le risorse già disponibili sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 3, lettera a), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.
Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per ricostruzione palestra in località Pozzo della Chiana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 127.000,00 per l’anno 2024, al fine di concorrere alle spese per la demolizione e ricostruzione della palestra di Pozzo della Chiana, nel territorio del medesimo Comune, in modo da adeguare la struttura dal punto di vista sismico in considerazione delle particolarità del terreno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Foiano della Chiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 127.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 27
Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. ai fini dell’acquisizione dell’intero capitale della società Sviluppo imprese centro Italia (SICI) SGR S.p.A.
1. Al fine di rafforzare il ruolo svolto da Sviluppo Toscana S.p.A., società “in house” a Regione Toscana, come sancito dalla legge regionale 7 gennaio 2023, n. 1 (Potenziamento dell’intervento regionale a sostegno dell’economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008 ), e di completarne la capacità di azione, con particolare riferimento alla gestione di strumenti di finanza innovativa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, a effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale in Sviluppo Toscana S.p.A. fino ad un importo massimo di euro 6.700.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale della società Sviluppo imprese centro Italia (SICI) SGR S.p.A. con sede in Firenze.
2. L’operazione di acquisizione dell’intero capitale è finalizzata alla trasformazione di SICI SGR S.p.A. in società in house alla stessa Sviluppo Toscana S.p.A e quindi, indirettamente, a Regione Toscana che ne eserciterà il controllo analogo nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
3. Sviluppo Toscana S.p.A., sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a pubblicare apposito avviso di acquisto delle azioni di SICI SGR S.p.A. rivolto ai soggetti che ad oggi detengono partecipazioni in detta società.
4. L’operazione si perfeziona, con relativo versamento da parte della Regione Toscana della provvista finanziaria di cui al comma 1, solo a seguito della formale comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. di aver raccolto dagli attuali soci di SICI SGR S.p.A. l’impegno alla vendita della totalità delle azioni.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, fino ad un massimo di euro 6.700.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l’edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti
1. Per consentire al Comune di Pontassieve la piena copertura finanziaria del progetto di edificazione dell’immobile destinato a ospitare infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un atto integrativo dell’accordo di programma di cui all’articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019 , entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.
Art. 29
Disposizioni per agevolare l’erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese
1. Al fine di agevolare l’erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese, anche in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la porzione di immobile denominata “Lotto 2” del complesso immobiliare originariamente denominato ex Creaf, ora Prato area innovazione e ricerca (P.AIR), sito in Prato, divenuto di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. in attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), può essere destinata a uso sanitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a concedere in uso all’Azienda USL Toscana Centro, anche tramite contratto di comodato modale della durata massima di trenta anni, la porzione di immobile “Lotto 2” del P.AIR di Prato.
3. La Regione concorre al finanziamento degli eventuali oneri di natura straordinaria, anche fiscali, a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione al contratto di cui al comma 2, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (14)
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025 (15), finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.
2. L’erogazione del contributo regionale è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (16)
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Barga per ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barga un contributo straordinario in conto capitale fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2023 ed euro 200.000,00 per l’anno 2024, (1) al fine di sostenere le spese relative alla ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra nello stesso Comune.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Barga, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 400.000,00 per l’anno 2023 ed euro 200.000,00 per l’anno 2024, (1) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.(2)
Art. 32
Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Garfagnana per il completamento del progetto di riqualificazione della Rocca Ariostesca e l’allestimento del Museo “Il castello incantato”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Castelnuovo Garfagnana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, finalizzato a sostenere il primo lotto dei lavori per il completamento del progetto di riqualificazione della Rocca Ariostesca e l’allestimento del Museo “Il castello incantato”, al fine di valorizzare la Rocca medesima e favorirne una nuova fruizione quale polo museale sull’Ariosto e sulla Garfagnana del ‘500, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 150.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 350.000,00 per l’anno 2024.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 di cui euro 150.000,00 per l’anno 2023 ed euro 350.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di San Quirico d’Orcia per l’intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirico d’Orcia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 di cui euro 122.140,00 per l’anno 2023 ed euro 127.860,00 per l’anno 2024, (3) per la realizzazione di opere di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari, al fine di rendere fruibili le sale del palazzo e di salvaguardare il patrimonio culturale di San Quirico d’Orcia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di San Quirico d’Orcia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 di cui euro 122.140.00 per l’annuo 2023 ed euro 127.860,00 per l’anno 2024, (3) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.(4)
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 40/2022
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, per sostenere le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi. (17)
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Foiano della Chiana, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.(17)
4. L’articolo 46 della l.r. 40/2022 è abrogato.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Monsummano Terme per i lavori di ripristino, ristrutturazione ed efficientamento del Palazzetto dello Sport “G. Cardelli”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monsummano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 503.000,00 per il biennio 2023–2024, di cui euro 350.000,00 per il 2023 ed euro 153.000,00 per il 2024, al fine di sostenere le spese relative ai lavori di ripristino, di ristrutturazione ed efficientamento a seguito di eventi calamitosi che hanno arrecato ingenti danni alla struttura del Palazzetto dello Sport “G. Cardelli”, in località Monsummano Terme.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Monsummano Terme, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 503.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’annualità 2023 ed euro 153.000,00 per l’annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 36
Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagni di Lucca un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, (5) per le spese necessarie per l’accesso alla parte completata del plesso scolastico della frazione di Scesta.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune di Bagni di Lucca, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. Il Comune di Bagni di Lucca può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell’80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024. (5) In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, (6) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.(6)
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arezzo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, (7) per l’anno 2024, per concorrere alle spese per la realizzazione di una palestra scolastica a servizio della scuola media Piero della Francesca di via Malpighi.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. ll Comune di Arezzo può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell’80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024. (8) In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, (7) per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e Diritto allo Studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.(9)
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per la Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Figline
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Figline e Incisa Valdarno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024, (10) per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali alla Scuola secondaria di I° grado Leonardo da Vinci di Figline.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo del 80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024. (10) In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024, (11) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025 annualità 2024.(11)
Art. 39
Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano–Santa Fiora
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese necessarie per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della strada provinciale SP 4 Pitigliano– Santa Fiora, nel Comune di Santa Fiora (GR).
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 40
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese
1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2024, per concorrere al finanziamento di uno studio di fattibilità della realizzazione di una variante fra la località Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Piteglio e la località Cireglio nel Comune di Pistoia, al fine di velocizzare anche il collegamento tra la piana e la montagna pistoiese, e (18) per il miglioramento dei collegamenti tra la SS 64, la SS 66 e la SS 12.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in coerenza con le iniziative assunte dalla Regione Toscana in sede di ricognizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle priorità e fabbisogni sulle infrastrutture stradali.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, l’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) S.p.A. e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 80.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Sestino per la risistemazione del ponte sul Fosso Torbellino
1. La Giunta Regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sestino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2024, per concorrere alle spese per la risistemazione del ponte sul Fosso Torbellino situato sulla strada comunale di San Gianni, in prossimità della Chiesa di San Giovanni in Vecchio, nel territorio del medesimo Comune.
2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sestino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, e alla garanzia di copertura finanziaria da parte del Comune alla firma dell’accordo medesimo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 42
Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 16/2022
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Aulla:
a) un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, finalizzato alla ricostruzione e la riqualificazione del Salone polifunzionale di Aulla capoluogo; (22)
b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di una struttura di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole medie.
2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (23)
4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2025.”.
5. L’articolo 21 della l.r. 16/2022 è abrogato.
Art. 43
Realizzazione di interventi per la rifunzionalizzazione dell’ex carcere di San Domenico a San Gimignano
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Gimignano contributi straordinari fino a un massimo di complessivi euro 725.000,00 nel triennio 2023–2025, per la realizzazione, nel territorio dello stesso Comune:
a) di un parco tematico urbano presso l’ex carcere/convento di San Domenico;
b) di un parcheggio in località Fugnano.
2. Per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2023, euro 270.000,00 per il 2024 ed euro 115.000,00 per il 2025.
3. Per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 225.000,00, di cui euro 51.750,00 per il 2023, euro 121.500,00 per il 2024 ed euro 51.750,00 per il 2025.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Gimignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2023, euro 270.000,00 per l’anno 2024 ed euro 115.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 51.750,00 per l’anno 2023, euro 121.500,00 per l’anno 2024 ed euro 51.750,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.
Art. 44
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico (19)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, frazione di Faella.
2.
La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3.
All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributostraordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025, (20) per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Capoliveri, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (21)
Art. 46
Realizzazione di interventi per il recupero dell’edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 318.000,00 per l’anno 2024 per il recupero dell’edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Piazza al Serchio che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 318.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2, “Spese in conto capitale” del bilancio pluriennale 2023–2025, annualità 2024.
Art. 47
Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell’abitato di Uliveto Terme
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicopisano un contributo straordinario fino un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024, (12) per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell’abitato di Uliveto Terme in comune di Vicopisano.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Vicopisano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024, (12) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.(13)
Art. 48
Contributo al Comune di Isola del Giglio per il completamento lavori in attuazione dell’articolo 17 della l.r. 73/2018
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 65.000,00 per l’anno 2024, per finanziare lavori da effettuarsi nel territorio del comune medesimo.
2. L’importo di cui al comma 1 è pari alla somma residua ancora da utilizzare rispetto all’importo di euro 300.000,00 concesso dall’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile, a titolo di risarcimento danni, nel procedimento penale per l’incidente della motonave Costa Concordia.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 65.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 49
Contributo straordinario al Comune di Cinigiano per la riqualificazione del belvedere di via del Cassero
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cinigiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 62.275,00 per l’anno 2023, per le spese necessarie per la riqualificazione della pavimentazione storica e arredo urbano del belvedere di Via del Cassero.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1, inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. Il Comune di Cinigiano può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo del 80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.
6. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 62.275,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 50
Contributo alle Unione Comuni Garfagnana e Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per la realizzazione del progetto “Abitare la Valle del Serchio”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio un contributo straordinario, fino a un importo massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per sostenere le spese relative alla realizzazione del progetto “Abitare la Valle del Serchio”, nell’ambito del programma nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA).
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana, l’Unione Comuni Garfagnana e l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 51
Contributo all’Università degli studi di Firenze per l’attuazione del progetto di territorio “Parco agricolo della Piana”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Firenze, un contributo fino a un massimo complessivo di euro 50.000,00 per gli anni 2023 e 2024, per l’attuazione del progetto di territorio “Parco agricolo della Piana”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l’Università degli studi di Firenze che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 15.000,00 per l’anno 2023 e di euro 35.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.