Menù di navigazione

Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è determinata nella misura del 2,98 per cento.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto al comma 1 sono stimate in euro 650.000,00 annui a partire dall’anno 2024 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025, ed esercizi successivi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.