Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è determinata nella misura del 2,98 per cento.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto al comma 1 sono stimate in euro 650.000,00 annui a partire dall’anno 2024 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025, ed esercizi successivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.