Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arezzo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00,
(7) Parole soppresse con l.r. 27 novembre 2023, n. 42. art. 25.
per l’anno 2024, per concorrere alle spese per la realizzazione di una palestra scolastica a servizio della scuola media Piero della Francesca di via Malpighi.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. ll Comune di Arezzo può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell’80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.