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Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l’edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti (24)

Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 6.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontassieve un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.350.000,00 per il triennio 2025-2027, di cui euro 550.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per finanziare il completamento del progetto relativo all’immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui all’articolo 40 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 1° marzo 2025, di un atto integrativo dell’accordo di programma di cui all’articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.350.000,00, di cui euro 550.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.