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Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 16
Conferimento del titolo “Città toscana dello sport 2022 e 2023”. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 54/2021
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
2022
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2023
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 le parole: “
per l’anno 2022 e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano
” sono sostituite dalle seguenti: “
e lo conferisce al
Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2022 e di euro 50.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
100.000,00
” sono inserite le seguenti: “
per l’anno 2022
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.