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Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 13
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all’emergenza pandemica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
2.000.000,00
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

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. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.