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Legge regionale 7 giugno 2023, n. 24

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 9 giugno 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto;


Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2015 . Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene necessario disciplinare il recupero, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello della messa in sicurezza, delle aree estrattive con limitate potenzialità estrattive residue, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge;


2. Occorre, pertanto, introdurre nella l.r. 35/2015 una nuova e diversa fattispecie, non applicabile alle cave di materiali per usi ornamentali, definita “siti estrattivi in esaurimento da riqualificare” concernente aree che ricadono internamente al giacimento individuato dal piano regionale cave (PRC); per tali aree, già oggetto di pregressa attività estrattiva, i quantitativi di materiale estraibile si possono ritenere in esaurimento rispetto alla potenzialità estrattiva e sussiste, per le stesse, la necessità di consentirne il recupero ambientale senza incidere sul dimensionamento dello stesso PRC;


3. È necessario disporre che i comuni, sulla base dei propri quadri conoscitivi, individuino tali aree indicando un percorso tale da assicurarne il riuso ed il recupero; a tal fine si dispone che la domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito estrattivo, che segue anch’essa l’iter disciplinato dal Capo III della l.r. 35/2015 con la presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 16 e seguenti della l.r. 35/2015 , sia corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17 della medesima l.r. 35/2015 , da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti dell’allegato 4 (Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive) della del. c.r. 37/2015 e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione;


4. Occorre, inoltre, prevedere la deperimetrazione dei siti estrattivi dai giacimenti in esaurimento, specificando che la stessa non costituisce variante al PRC;


Approva la presente legge


Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/2015
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), è inserita la seguente:
i bis) Sito estrattivo in esaurimento da riqualificare: area interna al giacimento, già interessata da pregressa attività estrattiva e con limitate potenzialità estrattive, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente comma, in cui l’attività estrattiva è finalizzata al recupero e riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza;
”.
Art. 2
Sostituzione della rubrica del capo V della l.r. 35/2015
1. La rubrica del capo V della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente: “
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi e dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
”.
Art. 3
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 35/2015 è inserito, nel capo V, il seguente:
Art. 31 bis - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti
della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.
2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1, può rilasciare l’autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 prevedono la quantità massima di materiale da commercializzare in misura non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell’intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e, comunque, non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. I comuni, entro tali limiti, individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
4. La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del piano di indirizzo territoriale di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014
relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione.
6. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermi restando i limiti di cui al comma 3.
7. Il sito estrattivo di cui al comma 1, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e deve essere escluso dal perimetro del giacimento. La deperimetrazione del giacimento, effettuata dal comune nei propri strumenti della pianificazione territoriale, non costituisce variante al PRC ed è comunicata tempestivamente alla Regione.
8. Al fine di incentivare e favorire il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi di cui al comma 1, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cave di materiali per usi ornamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2).
”.
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.