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Legge regionale 7 giugno 2023, n. 24

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 9 giugno 2023

Art. 3
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 35/2015 è inserito, nel capo V, il seguente:
Art. 31 bis - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti
della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.
2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1, può rilasciare l’autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 prevedono la quantità massima di materiale da commercializzare in misura non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell’intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e, comunque, non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. I comuni, entro tali limiti, individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
4. La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del piano di indirizzo territoriale di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014
relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione.
6. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermi restando i limiti di cui al comma 3.
7. Il sito estrattivo di cui al comma 1, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e deve essere escluso dal perimetro del giacimento. La deperimetrazione del giacimento, effettuata dal comune nei propri strumenti della pianificazione territoriale, non costituisce variante al PRC ed è comunicata tempestivamente alla Regione.
8. Al fine di incentivare e favorire il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi di cui al comma 1, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cave di materiali per usi ornamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.