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Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 23, comma 2;


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e, in particolare, i capi VI e VII;


Viste le seguenti deliberazioni della Corte dei conti: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 99/2018/PAR, Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/2018/PAR e n. 150/2019/PAR, Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 37/2021/PAR;


Vista la nota della Commissione per le pari opportunità del 3 maggio 2023 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.l. 44/2023 , all’articolo 3, comma 1, dispone che le regioni possano applicare, senza aggravio di spesa, l’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 165/2001 , in particolare in tema di trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici, secondo i principi di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Tale previsione normativa conferma l’applicabilità in via analogica del citato articolo 14 nel contesto regionale, di conseguenza legittimando la disciplina contenuta nei capi VI e VII della l.r. 1/2009 , nel testo antecedente alle abrogazioni e modifiche introdotte dalla l.r. 2/2023 , di cui si dispone l’abrogazione;


2. Per quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 2/2023 , per l’anno 2022 la spesa destinata al trattamento economico accessorio sostitutivo è da imputarsi al fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione;


3. L’Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pone un limite quantitativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, nell’obiettivo, indicato nella medesima disposizione normativa, di assicurare l’invarianza della relativa spesa. In ossequio dunque al costante e consolidato orientamento delle diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, già indicate in premessa, nonché della sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2014/QMIG, sia pure riferita alla interpretazione di disposizioni normative previgenti riguardanti comunque i limiti al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, nel computo del tetto di spesa di cui al sopracitato articolo 23, comma 2, rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine e dall’allocazione contabile delle risorse a tal fine destinate, ovvero sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa, sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni;


4. Poiché antecedentemente alla l.r. 2/2023 le risorse di cui al punto 2 erano allocate sul bilancio regionale, per l’anno 2022 si produce l’effetto della corrispondente riduzione delle relative poste di bilancio. Per l’anno 2022, a seguito dell’imputazione al fondo del salario accessorio del personale del comparto delle predette risorse destinate all’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto precedentemente poste direttamente a carico del bilancio regionale, si determina che, ad invarianza della consistenza delle risorse allocate sul medesimo fondo del salario accessorio del personale del comparto, le complessive risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale sono sottoposte a riduzione;


5. Pertanto, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, si rende necessario, per l’anno 2022, provvedere all’incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale al fine di ricondurre la spesa complessiva destinata al trattamento accessorio del personale non dirigenziale entro i limiti definiti dall’Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 . L’incremento del fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all’anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto previsto nelle deliberazioni della Corte dei conti sopracitate;


6. A decorrere dall’anno 2023 tutti gli emolumenti spettanti al personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi compreso il trattamento omnicomprensivo dei responsabili, sono imputati al bilancio regionale;


7. Si rende inoltre necessario dettare disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive del personale delle strutture di supporto interessato dalla successione normativa de qua, salvaguardando gli emolumenti corrisposti nella vigenza della l.r. 2/2023 e disponendone, a decorrere dall’anno 2023, l’imputazione a bilancio;


Approva la presente legge


Art. 1
Abrogazione della l.r. 2/2023
1. La legge regionale 7 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009 ) è abrogata.
Art. 2
Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 abrogate dalla l.r. 2/2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), abrogate dalla l.r. 2/2023 , nel testo antecedente all’entrata in vigore della stessa l.r. 2/2023 :
a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 42;
b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 43;
c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell’articolo 44;
d) l’articolo 45;
e) i commi 4 e 4 ter dell’articolo 49;
f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell’articolo 51;
g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 52;
h) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 53;
i) il comma 2 dell’articolo 58.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui, rispettivamente, all’articolo 42, comma 8 e all’articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009 .
Art. 3
Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 modificate dalla l.r. 2/2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della l.r. 1/2009 , modificate dalla l.r. 2/2023 , nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla stessa l.r. 2/2023 :
a) il comma 1 dell’articolo 55;
b) il comma 7 dell’articolo 56;
c) il comma 3 dell’articolo 58.
Art. 4
Fondo salario accessorio
1. Per l’anno 2022 il fondo del salario accessorio del personale del comparto è incrementato dell’ammontare corrispondente alla spesa per l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e, in ogni caso, nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede all’adeguamento alle disposizioni della presente legge dei contratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023 .
2. Sono fatti salvi gli emolumenti corrisposti al personale assegnato, alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023 , alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, per il periodo di vigenza della medesima l.r. 2/2023 .
Art. 6
Assegnazione temporanea di personale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Al comma 9 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: "
I relativi oneri finanziari sono a carico dell’ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato.
" sono sostituite dalle seguenti: "
I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.
".
2. Al comma 9 ter dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “
I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale.
” sono sostituite dalle seguenti: “
I protocolli definiscono altresì le modalità
di (1)

. Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 25 maggio 2023, n, 28

ripartizione dei relativi oneri finanziari
”.
Art. 7
Norma finanziaria e clausola di neutralità finanziaria
1. A decorrere dall’anno 2023, l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.
2. Dall’attuazione di quanto previsto dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 25 maggio 2023, n, 28

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.