Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23
Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto il




Visto il

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e, in particolare, i capi VI e VII;
Viste le seguenti deliberazioni della Corte dei conti: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 99/2018/PAR, Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/2018/PAR e n. 150/2019/PAR, Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 37/2021/PAR;
Vista la nota della Commissione per le pari opportunità del 3 maggio 2023 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;
Considerato quanto segue:
1. Il


2. Per quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 2/2023 , per l’anno 2022 la spesa destinata al trattamento economico accessorio sostitutivo è da imputarsi al fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione;
3. L’

4. Poiché antecedentemente alla l.r. 2/2023 le risorse di cui al punto 2 erano allocate sul bilancio regionale, per l’anno 2022 si produce l’effetto della corrispondente riduzione delle relative poste di bilancio. Per l’anno 2022, a seguito dell’imputazione al fondo del salario accessorio del personale del comparto delle predette risorse destinate all’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto precedentemente poste direttamente a carico del bilancio regionale, si determina che, ad invarianza della consistenza delle risorse allocate sul medesimo fondo del salario accessorio del personale del comparto, le complessive risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale sono sottoposte a riduzione; (3)
5. Pertanto, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, si rende necessario, per l’anno 2022, provvedere all’incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale al fine di ricondurre la spesa complessiva destinata al trattamento accessorio del personale non dirigenziale entro i limiti definiti dall’


6. A decorrere dall’anno 2023 tutti gli emolumenti spettanti al personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi compreso il trattamento omnicomprensivo dei responsabili, sono imputati al bilancio regionale;
7. Si rende inoltre necessario dettare disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive del personale delle strutture di supporto interessato dalla successione normativa de qua, salvaguardando gli emolumenti corrisposti nella vigenza della l.r. 2/2023 e disponendone, a decorrere dall’anno 2023, l’imputazione a bilancio;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 29 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’art. 4 e dei punti 3, 4 e 5 del preambolo
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.