Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23
Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023
Art. 7
Norma finanziaria e clausola di neutralità finanziaria
1. A decorrere dall’anno 2023, l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.
2. Dall’attuazione di quanto previsto dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.