Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23
Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023
Art. 6
Assegnazione temporanea di personale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Al comma 9 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: "
I relativi oneri finanziari sono a carico dell’ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato.
" sono sostituite dalle seguenti: "I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.
".2. Al comma 9 ter dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “
I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale.
” sono sostituite dalle seguenti: “I protocolli definiscono altresì le modalità
di (1) (2) ripartizione dei relativi oneri finanziari
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.