Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23
Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023
Art. 2
Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 abrogate dalla l.r. 2/2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), abrogate dalla l.r. 2/2023 , nel testo antecedente all’entrata in vigore della stessa l.r. 2/2023 :
a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 42;
b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 43;
c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell’articolo 44;
d) l’articolo 45;
e) i commi 4 e 4 ter dell’articolo 49;
f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell’articolo 51;
g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 52;
h) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 53;
i) il comma 2 dell’articolo 58.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui, rispettivamente, all’articolo 42, comma 8 e all’articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009 .
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 29 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’art. 4 e dei punti 3, 4 e 5 del preambolo
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.