Menù di navigazione

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023

Art. 2
Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009 abrogate dalla l.r. 2/2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), abrogate dalla l.r. 2/2023 , nel testo antecedente all’entrata in vigore della stessa l.r. 2/2023 :
a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 42;
b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 43;
c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell’articolo 44;
d) l’articolo 45;
e) i commi 4 e 4 ter dell’articolo 49;
f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell’articolo 51;
g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’articolo 52;
h) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 53;
i) il comma 2 dell’articolo 58.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui, rispettivamente, all’articolo 42, comma 8 e all’articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 25 maggio 2023, n, 28

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 185 del 29 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’art. 4 e dei punti 3, 4 e 5 del preambolo

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.