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Legge regionale 11 maggio 2023, n. 22

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117 commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 127 della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), articolo 13;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022);


Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”);


Vista la legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002 , alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);


Considerato quanto segue:


1. È necessario correggere l’errore materiale causato dalla modifica all’articolo 29 della l.r. 1/2009 , che anziché sostituire il comma 9.1 con la stesura concordata con il Governo, lo ha aggiunto a quello vigente che intendeva abrogare;


2. È necessario inserire alcune precisazioni nel preambolo e nell’articolato della l.r. 38/2022 , al fine di dissipare ogni dubbio di legittimità costituzionale;


3. È necessario precisare le modalità di coordinamento tra enti gestori diversi nel caso di siti Natura 2000 solo parzialmente ricadenti in un’area protetta nazionale o nella relativa area contigua;


4. È necessario correggere un errore materiale nell’articolo 12 della l.r. 77/2017 , come modificato dall’articolo 10, comma 5, lettera c), della l.r. 45/2022 ;


5. È necessario chiarire che il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) è formato nel rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento, e, in particolare, con riferimento al piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’Sito esternoarticolo 57 bis del d.lgs. 152/2006 , nonché con riferimento alla pianificazione di cui agli articoli 65 e 67 del medesimo decreto;


Approva la presente legge


Art. 1
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Il comma 9.1 dell’articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
9.1. I comandi e distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) e della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001 .
”.
2. Il comma 9.1.1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 2
Accordi procedimentali. Rispetto del Codice dei beni culturali. Modifiche all’articolo 152 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 bis dell’articolo 152 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:
3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 e i competenti uffici del Ministero della cultura possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della l. 241/1990 , fermo restando il rispetto del Codice.
”.
Art. 3
Coordinamento delle funzioni gestionali dei siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 30/2015
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è aggiunto il seguente periodo: “
In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all’articolo 71.
”.
Art. 4
Predeterminazione delle condizioni d’obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 le parole: “
condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata,
” sono sostituite dalle seguenti: “
le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,
”.
Art. 5
Predeterminazione delle condizioni d’obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Al comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata,
” sono sostituite dalle seguenti: “
le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,
”.
Art. 6
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
Programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 02 “Trasporto pubblico locale
”.
Art. 7
Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche al preambolo della l.r. 35/2022
1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”), è sostituito dal seguente:
2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’Sito esternoarticolo 57 bis del d.lgs. 152/2006 , occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;
”.
Art. 8
Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica PRTE. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 35/2022
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 35/2022 , prima delle parole: “
Il PRTE costituisce
” sono inserite le seguenti: “
Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’Sito esternoarticolo 57 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
”.
Art. 9
Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche al preambolo della l.r. 38/2022
1. Dopo il terzo “visto” del preambolo della legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002 , alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014 ), sono inseriti i seguenti:
Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);
Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
”.
2. La lettera c) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022 è sostituita dalla seguente:
c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l’azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all’articolo 151 della l.r. 65/2014 competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedimentali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della l. 241/1990 , fermo restando il rispetto Sito esternodel d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
”.
3. Alla lettera d) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022 , le parole: “
minerarie e
” sono soppresse.
Art. 10
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.