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Legge regionale 11 maggio 2023, n. 22

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023

Art. 9
Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche al preambolo della l.r. 38/2022
1. Dopo il terzo “visto” del preambolo della legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002 , alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014 ), sono inseriti i seguenti:
Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);
Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
”.
2. La lettera c) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022 è sostituita dalla seguente:
c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l’azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all’articolo 151 della l.r. 65/2014 competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedimentali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della l. 241/1990 , fermo restando il rispetto Sito esternodel d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
”.
3. Alla lettera d) del punto 4 del preambolo della l.r. 38/2022 , le parole: “
minerarie e
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.