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Legge regionale 11 maggio 2023, n. 22

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023

Art. 1
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Il comma 9.1 dell’articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
9.1. I comandi e distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) e della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001 .
”.
2. Il comma 9.1.1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.