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Legge regionale 11 maggio 2023, n. 22

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 19 maggio 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117 commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 127 della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), articolo 13;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022);


Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”);


Vista la legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. n. 32/2002 , alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 65/2014 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);


Considerato quanto segue:


1. È necessario correggere l’errore materiale causato dalla modifica all’articolo 29 della l.r. 1/2009 , che anziché sostituire il comma 9.1 con la stesura concordata con il Governo, lo ha aggiunto a quello vigente che intendeva abrogare;


2. È necessario inserire alcune precisazioni nel preambolo e nell’articolato della l.r. 38/2022 , al fine di dissipare ogni dubbio di legittimità costituzionale;


3. È necessario precisare le modalità di coordinamento tra enti gestori diversi nel caso di siti Natura 2000 solo parzialmente ricadenti in un’area protetta nazionale o nella relativa area contigua;


4. È necessario correggere un errore materiale nell’articolo 12 della l.r. 77/2017 , come modificato dall’articolo 10, comma 5, lettera c), della l.r. 45/2022 ;


5. È necessario chiarire che il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) è formato nel rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento, e, in particolare, con riferimento al piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all’Sito esternoarticolo 57 bis del d.lgs. 152/2006 , nonché con riferimento alla pianificazione di cui agli articoli 65 e 67 del medesimo decreto;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.