Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. L’agricoltura sociale, coniugando i processi di produzione agricola con lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, oltre a rappresentare un’occasione importante per lo sviluppo dell’agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell’attività agricola, consente di soddisfare i bisogni della collettività, con ricadute positive non solo per coloro che vivono nelle aree rurali interessate dagli interventi, ma anche per tutti i possibili fruitori dei servizi prestati;


2. Al fine di favorire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e promuovere l’integrazione delle attività sociali sul territorio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Sito esternol. 141/2015 , si istituisce l’elenco regionale degli operatori di agricoltura, sociale denominati “Fattorie sociali”, e si prevedono le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;


3. Al fine di assicurare coerenza con la normativa regionale in materia di governo del territorio, si individuano i locali utilizzabili per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale;


4. Per facilitare l’identificazione delle fattorie sociali viene previsto un apposito contrassegno regionale;


5. Le attività di agricoltura sociale, essendo per loro natura intrinsecamente interdisciplinari, presuppongono la collaborazione tra più ambiti e, pertanto. viene istituita una cabina di regia tecnica, quale luogo di confronto anche con il mondo universitario, per il monitoraggio e l’elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, che opererà in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;


6. Al fine di ricondurre all’interno della presente disciplina lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, è necessario intervenire sulla l.r. 30/2003 per eliminare tutti i riferimenti alle attività di agricoltura sociale che, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, non potranno più essere svolte nell’ambito delle attività agrituristiche, mentre le fattorie didattiche restano disciplinate dalla l.r. 30/2003 ; pertanto sono disciplinate le modalità e i termini, nel rispetto dei quali, gli imprenditori che stanno già svolgendo attività di agricoltura sociale nell’ambito delle attività agrituristiche, dovranno adeguarsi alla presente disciplina;


7. Per la piena operatività della normativa regionale in materia di agricoltura sociale, è necessaria l’approvazione di un regolamento nel quale dettagliare dal punto di vista tecnico, in particolare, i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze professionali e formative, le modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco degli operatori;


8. Di non accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali per i seguenti motivi:

 la richiesta di riscrittura del punto 5 del preambolo è superata dalle modifiche approvate all’articolo 10 dalla Seconda Commissione consiliare;

 la proposta di introdurre all’articolo 5, comma 5, la previsione secondo la quale la conformità alle prescrizioni relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche sia assicurata solo laddove necessaria ed in base alla tipologia dell’utenza, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), alla Sito esternolegge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.