Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 9
Sanzioni amministrative
1. Ai soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 6 da parte di un soggetto non iscritto nell’elenco regionale delle fattorie sociali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.
3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.400,00.
4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o del regolamento di cui all’articolo 7, il comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.