Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20
Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023
Art. 8
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, fatti salvi i controlli sulla DUA di cui all’articolo 3 che sono svolti dall’ARTEA.
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. L’esito dei controlli è comunicato alla Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.