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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 6
Contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale
1. Gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura “Fattoria sociale – Regione Toscana”.
2. Il predetto segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.
3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.