Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 5
Immobili e strutture per l’esercizio dell’agricoltura sociale
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti nell’azienda agricola. È ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o nuovi annessi agricoli, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70 e 73 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Gli interventi di recupero sugli immobili da destinare alle attività di agricoltura sociale sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio), capo III (Disposizioni sul territorio rurale) della l.r. 65/2014 .
3. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 1, della l. 141/2015 , i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui al comma 1, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d’uso.
4. Le strutture impiegate, le aree e gli spazi attrezzati in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l’immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.
5. Per gli edifici e i manufatti destinati all’attività sociale la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata attraverso opere provvisionali nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
6. L’agricoltura sociale può essere esercitata anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale.
7. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre di cui all’articolo 2135 del codice civile, mediante l’utilizzo dei medesimi immobili, nel rispetto comunque delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo degli immobili per le attività agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.