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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 4
Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale
1. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale. All’attività di somministrazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, al Sito esternodecreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
2. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce, nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel d.lgs. 193/2007 , i limiti in base ai quali, per l’idoneità della cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.