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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 2
Accordi e collaborazioni
1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, possono essere svolte in accordo con i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 5, della l. 141/2015 , comprese le procedure di coprogettazione con enti del terzo settore.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
3. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.