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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 11
Monitoraggio e valutazione
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l'efficacia delle attività di agricoltura sociale intraprese nella Regione Toscana.
2. A tal fine, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che descrive, in particolare:
a) il numero e la localizzazione delle fattorie sociali contraddistinte dal logo regionale, con i relativi addetti distinti per genere ed età, le attività da ciascuna realizzate, nonché gli accordi e le collaborazioni attivati ai sensi dell'articolo 2;
b) il numero, il genere, l'età degli utenti delle fattorie sociali, con la tipologia ed il grado di soddisfacimento per i servizi da ciascuno fruiti;
c) le attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti preposti, ciascuno per le rispettive competenze, con le eventuali sanzioni irrogate e quelle della Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.