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Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023

Art. 10
Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale
1. La Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è costituita presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore competente o suo delegato ed è composta da:
a) un funzionario per ciascuna delle direzioni competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, sanità e coesione sociale, lavoro e formazione;
b) tre rappresentati delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale: Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA) e Confagricoltura;
c) due rappresentati delle associazioni cooperative rappresentative a livello regionale: un rappresentane per Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e un rappresentante per Confederazione cooperative italiane (Confcooperative);
d) un rappresentante dell’Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), designato dal Consiglio delle autonomie locali;
e) un rappresentante dell’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) designato dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante della Federazione regionale delle aziende e delle conferenze sanitarie locali (Federsanità ANCI –Toscana);
g) un esperto in materia di agricoltura sociale designato congiuntamente dalle tre Università degli studi della Toscana;
h) un rappresentante designato da Ente terre regionali toscane;
i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità.
2. Per ogni membro della Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è nominato un supplente.
3. La Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è costituita con la nomina di almeno il 50 per cento dei componenti.
4. Alla Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro impatto nell’ambito delle comunità locali competenti e nella rete dei servizi socio sanitari territoriali;
c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.
5. Le modalità di convocazione ed il funzionamento della Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale sono definite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La partecipazione alla Cabina di regia per l’agricoltura sociale è a titolo gratuito.

Note del Redattore:

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Comma Così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.